IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DI GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
        Misure relative all'attuazione della legge regionale
      5 agosto 1987 n. 25 "Contributi regionali per il recupero
               edilizio e altri interventi programmati
 
   1.  Per l'anno 1993, l'individuazione degli interventi ammissibili
a contributo di cui alla legge regionale 5  agosto  1987  n.  25,  e'
effetuata  una  sola  volta  nell'anno  e  le  domande per ottenere i
contributi sui programmi organici di  intervento  vengono  presentate
all'unica scadenza del 30 giugno 1993. Le domande presentate entro il
30  marzo  1993,  sulla base della normativa a regime, sono esaminate
unitamente a quelle presentate alla scadenza del 30 giugno 1993.
   2. In deroga a quanto disposto al primo comma, per l'anno  1993  i
programmi organici di intervento espressamente indicati al punto 4. 6
del programma quadriennale regionale, approvato con deliberazione del
consiglio regionale 17 giugno 1992 n. 71, possono essere approvati ed
ammessi  a  finanziamento con separata istruttoria limitatamente agli
importi  agli  stessi  riservati  nella  citata   deliberazione   del
consiglio regionale, a prescindere dalla data di presentazione.
   3.  Per l'anno 1993 la ripartizione delle risorse tra le categorie
d'intervento previste dall'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1987
n. 25, come effettuata con deliberazione del consiglio  regionale  24
febbraio  1988  n.  14,  e'  variata  riducendo  del  50 per cento le
aliquote relative alle categorie di cui  alle  lettere  c)  e  d)  ad
incremento di quella relativa alla lettera b).