IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DI GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA la seguente legge regionale: Art. 1. Misure relative all'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25 "Contributi regionali per il recupero edilizio e altri interventi programmati 1. Per l'anno 1993, l'individuazione degli interventi ammissibili a contributo di cui alla legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, e' effetuata una sola volta nell'anno e le domande per ottenere i contributi sui programmi organici di intervento vengono presentate all'unica scadenza del 30 giugno 1993. Le domande presentate entro il 30 marzo 1993, sulla base della normativa a regime, sono esaminate unitamente a quelle presentate alla scadenza del 30 giugno 1993. 2. In deroga a quanto disposto al primo comma, per l'anno 1993 i programmi organici di intervento espressamente indicati al punto 4. 6 del programma quadriennale regionale, approvato con deliberazione del consiglio regionale 17 giugno 1992 n. 71, possono essere approvati ed ammessi a finanziamento con separata istruttoria limitatamente agli importi agli stessi riservati nella citata deliberazione del consiglio regionale, a prescindere dalla data di presentazione. 3. Per l'anno 1993 la ripartizione delle risorse tra le categorie d'intervento previste dall'art. 8 della legge regionale 5 agosto 1987 n. 25, come effettuata con deliberazione del consiglio regionale 24 febbraio 1988 n. 14, e' variata riducendo del 50 per cento le aliquote relative alle categorie di cui alle lettere c) e d) ad incremento di quella relativa alla lettera b).